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L'Associazione Terredelsud è stata
fondata con lo scopo di avvicinare il mondo della Ricerca e
della Tecnica ai popoli e ai territori più bisognosi.
Il
criterio che sarà perseguito è quello dello Sviluppo
Sostenibile e quindi di un aiuto mirato secondo le
vocazionalità sociali e territoriali.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE - ONLUS
“TERRE DEL SUD”
TITOLO I
Denominazione – Sede – Durata
Art. 1.
– E’ costituita, nell’intento di avvicinare il Mondo della
Ricerca e della Tecnica ai popoli e territori più bisognosi
onde apportare ad essi, secondo i criteri dello Sviluppo
Sostenibile, un contributo mirato nel rispetto delle
vocazionalità sociali e territoriali, una associazione non a
scopo di lucro denominata “Terredelsud-ONLUS”.
L’associazione – agli effetti fiscali – assume la qualifica
di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
– L’associazione ha sede legale presso i locali del CONAF-
Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Forestali - siti in
Via Po n. 22 (CAP 00198), dal quale viene patrocinata,
giusta delibera consiliare del 01-02-2008.
Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere
istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove
sul territorio nazionale ed internazionale.
Art. 3.
– L’associazione ha una durata di tempo illimitato.
TITOLO II
Scopo ed oggetto
Art. 4.
– L’associazione – nel perseguire esclusive finalità di
solidarietà sociale – si propone:
1.
la creazione di una cultura mirante alla salvaguardia delle
tipicità umane e territoriali, della biodiversità in
generale del patrimonio ambientale mondiale;
2.
la sensibilizzazione di ogni uomo a promuovere Politiche di
sostegno verso i paesi con gravi difficoltà socioeconomiche
ed ambientali;
3.
la creazione di un osservatorio sulle politiche dei governi
in merito allo Sviluppo Sostenibile e comunque con una
attenzione particolare al mantenimento degli equilibri
propri dell'uomo e della natura;
4.
la creazione di un Centro di connessione tra la domanda e
l'offerta di servizi, risorse e tematiche relativi a
persone, luoghi, territori sofferenti per l'applicazione di
un modello culturale, socioeconomico e tecnologico non più
sostenibile, nonché la riorganizzazione ed il
soddisfacimento delle richieste e delle necessità di uomini,
territori, enti ed istituzioni interessati;
5.
la promozione della ricerca e delle sue applicazioni
tecniche nei vari settori dello Sviluppo Sostenibile, dei
sistemi termodinamici e socio-economici compatibili con
questi;
6.
l'organizzazione, la promozione ed il patrocinio di
congressi, convegni, seminari, conferenze e riunioni tra
coloro che si dedicano alle attività di cui al punto
precedente (sub.5), nonché la promozione di contatti fra
Associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali -
operanti in settori affini - allo scopo di coordinare
l'attività verso obiettivi comuni;
7.
la pubblicazione e la diffusione di lavori scientifici e di
modelli procedurali nelle discipline di cui ai punti
precedenti;
8.
la formazione, la diffusione e la divulgazione delle
discipline di cui ai punti precedenti, in tutti i luoghi
-scuole, Università (con riferimento precipuo a tutte le
facoltà di Agraria italiane) centri culturali- ove questa
sia fondamentale per l'acquisizione di una nuova coscienza
coerente con le finalità statutarie dell'associazione;
9.
il dibattito sui problemi della formazione e
dell'insegnamento di una cultura rispettosa di questi
principi;
10.
l’attivazione di una rete di collaborazioni con enti
pubblici e privati che operano per il progresso di una
cultura rispettosa dei principi di valorizzazione delle
risorse umane ed ambientali già presenti sul territorio e di
sollecitare la nascita di altre;
11.
lo svolgimento di ogni attività scientifica, culturale ed
operativa ritenuta utile per il raggiungimento dei fini
sociali; per la realizzazione dei suoi scopi l’associazione
si potrà avvalere di ogni risorsa tecnologica,
scientifica,umana,informatica.
Art. 5.
– Al fine del raggiungimento dei suoi scopi statutari
enunciati al precedente art.4, l’attività dell’associazione
avrà quindi ad oggetto precipuo la tutela e la
valorizzazione della natura e dell’ambiente - con
esclusione delle attività esercitate abitualmente di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi – attraverso:
-
sevizi di progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione ambientale. In particolare: recupero di ambiti
naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi;
rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della
selvicoltura; attività e gestione agronomica; inserimento
paesaggistico-ambientale di infrastrutture; analisi
paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del
territorio; valutazione di imppatto ambientale; arredo
urbano;
-
consulenze agronomiche, forestali, ambientali,
paesaggistiche e geo-pedologiche;
-
educazione ambientale, promozione ed organizzazione di
corsi, convegni, seminari, dibattiti per introdurre o
approfondire tematiche scientifico-ambientali preparazione e
gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per
insegnanti, animatori e operatori socio-culturali;
produzione di materiale informativo e di documentazione per
le attività didattiche;
-
costituzione e gestione di un centro di documentazione,
ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a
privati cittadini;
-
redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste,
libri e altro materiale informativo e di documentazione di
interesse scientifico-ambientale;
L’associazione per realizzare tali scopi – oltre alle
attività essenziali sopra esemplificatamente indicate –
potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a
quelle sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili
alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento
all’oggetto sociale.
TITOLO III
Soci e Organi sociali
Art. 6.
– Soci
I soci si suddividono in due categorie:
- soci fondatori
- soci ordinari
Possono essere soci coloro che, persone fisiche o
giuridiche, condividendo gli scopi dell’associazione,
cooperano concretamente alla loro realizzazione e fruiscono
dei servizi della stessa associazione.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla
costituzione della presente Associazione.
Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente
il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi
dell’associazione.
L’associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti
tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e
azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e
istituzionali della stessa associazione. Resta inteso che
tali soci non esercitano i diritti di voto, né di elettorato
passivo ed attivo, né sono tenuti al versamento della quota
annuale.
La richiesta di ammissione a socio ordinario delle persone
fisiche o giuridiche avviene su presentazione di una istanza
corredata da un curriculum vitae o da un atto istitutivo o
legislativo quando trattasi di persone giuridiche; tale
proposta deve essere approvata dal Consiglio direttivo a
maggioranza.
Le persone giuridiche sono rappresentate nell’Associazione
da una persona fisica delegata.
Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita
dell’associazione con le quote annuali di adesione stabilite
dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni esercizio
sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi
sociali e del piano di servizi erogabili.
Art. 7.
– Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea dei Soci;
-
il Consiglio direttivo;
-
il Presidente;
-
il Vicepresidente;
-
il Revisore Unico.
L’Assemblea viene convocata, in seduta ordinaria, almeno una
volta l’anno entro il 30 aprile a mezzo avviso da inviarsi
almeno 15 giorni prima della data fissata, e in seduta
straordinaria ogni qual volta ciò sia giudicato opportuno
dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno
un terzo dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.
Un terzo dei soci aventi diritto a voto può richiedere la
convocazione dell’assemblea.
In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni
dalla richiesta.
Sono compiti dell’ assemblea:
a)
deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione;
b)
approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c)
nominare i componenti del direttivo secondo i criteri
stabiliti all’art.8 e il revisore unico, fissandone i
compensi per le attività da svolgere;
d)
deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio
direttivo;
e)
modificare lo statuto sociale ed adottare i regolamenti
interni su proposta del Consiglio direttivo;
Le adunanze ordinarie sono valide in prima convocazione con
la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualsiasi
sia il numero dei soci.
Le adunanze straordinarie sono valide con la partecipazione
di almeno un terzo dei soci; non sono ammesse votazioni per
delega.
Le deliberazioni dell’assemblea, sia in seduta ordinaria,
che straordinaria, sono valide ove conseguano la maggioranza
dei voti dei soci presenti e votanti, salvo i casi speciali
previsti dal presente statuto.
Art. 8. – Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione con riferimento alle
indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea.
Il Consiglio direttivo sarà composto da 5 membri, di cui:
- 3 consiglieri nominati dall’Assemblea dei soci nelle
persone dei Consiglieri CONAF secondo quanto meglio
specificato al successivo punto 8.1;
- 2 consiglieri eletti dall’Assemblea di cui almeno uno tra
i soci fondatori e il rimanente anche tra i soci ordinari;
8.1.
In virtù dell’Alto Patrocinio concesso dal CONAF giusta
delibera consiliare, il 3/5 dei membri del Consiglio
Direttivo sono riservati ai Consiglieri del CONAF, Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali, e saranno dallo stesso nominativamente indicati
ai fini della loro successiva investitura formale da parte
della Assemblea elettiva: tra di essi potrà essere indicato
lo stesso Presidente del CONAF. La designazione, ai fini
della nomina, avverrà all’inizio di ogni consiliatura CONAF
e tali membri rimarranno in carica fino alla naturale
scadenza del mandato di Consiglieri Nazionali, salva
l’ipotesi della perdita anticipata della carica, ossia prima
della scadenza del mandato CONAF, che sarà da considerarsi
quale causa di decadenza di diritto anche dalla carica di
membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione,
attribuendo allo stesso CONAF il diritto di indicare i
Consiglieri sostituti.
8.2
Fuori dei casi di sostituzione dei Consiglieri CONAF,
nell’ipotesi in cui un Consigliere dell’Associazione venga a
cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, si procederà
dapprima alla cooptazione dei non eletti, procedendo alla
sostituzione del candidato risultato primo non eletto nella
medesima categoria (per i soci fondatori e per i soci
ordinari), in mancanza di nominativi da cooptare, sarà
indetta una nuova elezione per sostituire il Consigliere
della categoria mancante in seno al Consiglio.
Il nuovo membro così designato rimane in carica fino alla
decadenza del Consiglio.
8.3
Nella prima adunanza il Consiglio direttivo elegge il
Presidente e il Vice Presidente, secondo i criteri stabiliti
all’art. 9 del presente statuto, nonché il Tesoriere e il
Segretario.
La carica di Segretario e Tesoriere può essere attribuita
alla stessa persona.
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque esercizi
sociali e i suoi componenti sono rieleggibili.
Alla scadenza della consiliatura, il Consiglio viene
convocato dal Presidente uscente e presieduto dalla stesso
fino alla nomina del nuovo Presidente che avverrà nel
rispetto del termine di sette giorni.
In caso di inottemperanza al termine sopra indicato, le
funzioni del Presidente saranno esercitate dal Consigliere
più anziano neo-eletto.
8.4
Al Consiglio direttivo competono:
a) la gestione e la direzione amministrativa
dell'Associazione;
b) la redazione della relazione annuale comprendente anche
il programma di attività;
c) la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
d) la proposta di iniziative da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
e) la realizzazione di attività di cui all'art. 4;
f) la nomina di Commissioni di studio o con incarichi
specifici;
g) la nomina di Comitati di redazione e/o scientifici o di
quanti altri si ritengono utili per il conseguimento degli
scopi sociali;
h) l'importo delle quote sociali.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni, ad un
comitato esecutivo o a un direttore, previa approvazione di
un regolamento interno che ne disciplini la composizione, i
compiti e le modalità di funzionamento.
8.5
Il Consiglio direttivo è convocato per iniziativa del
Presidente o su richiesta di almeno due componenti; il luogo
dell'adunanza è presso la sede legale dell’Associazione
salvo che vi siano oggettive ragioni di necessità ed
opportunità per convocarla altrove.
L’avviso di convocazione deve essere trasmesso non meno di
sette giorni prima della riunione indicando i principali
argomenti da trattare;
8.6
L’adunanza non è valida se non è presente la maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono
valide se approvate a maggioranza.
8.7
Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere
corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21
giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n.
336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il
Presidente del Collegio sindacale della società per azioni.
Art. 9. - Il Presidente – Il VicePresidente
Il Presidente viene direttamente eletto dal Consiglio
direttivo, tra gli stessi componenti nella prima seduta:
esso può essere rieletto.
La carica di Presidente non può essere attribuita ai
consiglieri indicati dal CONAF.
Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede
l'Assemblea e il Consiglio direttivo.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza
dell’Associazione ed è nominato dal Consiglio direttivo.
La carica di Vicepresidente sarà attribuita dal Consiglio
direttivo, di diritto, ad uno dei tre Consiglieri indicati
dal CONAF; il Vicepresidente ricopre le funzioni del
Presidente in caso di indisponibilità di questi.
Art. 10. - Segretario
Collabora con il Presidente nell'attuazione dei deliberati
degli organi sociali e nelle relazioni con i soci, con le
altre Associazioni scientifiche, con gli Enti e con i
privati.
Ha il compito di stendere i verbali delle adunanze
dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché di
custodire tutti gli atti sociali.
Art. 11 - Tesoriere
Attende alla gestione finanziaria della quale è responsabile
verso il Presidente e verso il Consiglio; ha inoltre il
compito di predisporre e fornire tutti i dati e gli atti
occorrenti per il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 12 – Il Revisore unico
Il Revisore unico dei conti viene scelto dall’Assemblea tra
coloro che risultano essere iscritti all’Albo dei Revisori
dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il revisore ha il compito di controllare i libri sociali e
la tenuta della contabilità.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli
organi, oppure su segnalazione scritta anche di un solo
socio.
Il revisore riferisce annualmente all’Assemblea con
relazione scritta e distribuita a tutti i soci.
I lavori del revisore unico devono essere contenuti in
apposito registro.
Esso dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Art. 13 – Decadenza dalla carica di socio fondatore o
ordinario.
I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso,
decadenza, esclusione e per causa di morte, estinzione della
funzione giuridica, fallimento.
Il socio fondatore o ordinario, oltre i casi di cui agli
artt. 14 e 15 , che svolga attività in contrasto con quelle
indicate all’art. 4, viene sottoposto a valutazione dal
Consiglio direttivo, il quale insindacabilmente decide sulla
eventuale decadenza del socio.
Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di
collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi
sociali.
Il recesso è dichiarato dal Consiglio direttivo, fermi gli
impegni che il socio ha in corso con l’associazione.
Art. 14.
– Può essere dichiarato decaduto il socio:
a)
che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b)
che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al
raggiungimento degli scopi sociali.
c)
che non intervenga a tre adunanze consecutive senza
giustificato motivo.
Art. 15.
– Può essere escluso il socio:
a)
che svolga attività in contrasto con quelle
dell’associazione;
b)
che non osservi le deliberazioni degli organi sociali
competenti;
c)
che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli
impegni assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione, ivi
inclusi quelli relativi al pagamento della quota.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che
al socio sia stato contestato il fatto che può giustificare
l’esclusione, per iscritto, con l’assegnazione di un termine
di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
TITOLO IV
Modifiche statutarie
Art. 16 - Modifiche dello statuto
Lo statuto può essere modificato solo con la deliberazione
dell'Assemblea in seduta straordinaria con la presenza di
almeno ¾ (tre quarti) dei soci e con il voto favorevole di
almeno la maggioranza dei soci presenti.
Le proposte di modifica possono essere presentate dal
Consiglio direttivo o da almeno ¾ dei soci che sottoscrivano
la motivata proposta.
Nel caso in cui le proposte di modifica allo statuto
provengano dal Consigliere del CONAF presente nell’organico
dell’Associazione, queste, necessitano della preventiva
delibera autorizzativa del Consiglio Nazionale.
Le proposte opportunamente illustrate debbono essere portate
a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima della
convocazione dell'Assemblea.
TITOLO V
Patrimonio – Esercizio sociale
Art. 17. –
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare
delle quote di adesione, da quelle annuali dei soci, da
eventuali contributi associativi supplementari, dalle
donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel
rispetto delle norme vigenti.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione
si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei
soci e con i proventi delle attività sociali.
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
L’ Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile
di ogni anno.
Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai
distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima ed unitaria struttura.
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente
impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle direttamente connesse.
Art. 18. - Quota sociale
La quota sociale è fissata dall'Assemblea su proposta del
Consiglio direttivo e deve essere versata entro tre mesi
dall'inizio di ogni anno solare al Tesoriere
dell'Associazione o con versamento in c/c
dell’Associazione.
La quota sociale versata dalla persona giuridica deve essere
non meno di dieci volte superiore a quella versata dalla
persona fisica.
La quota non è trasferibile né rivalutabile, né cedibile, né
rimborsabile.
In caso di morosità, trascorso il termine sopra indicato, il
socio dopo apposito sollecito, viene dichiarato decaduto.
TITOLO VI
Scioglimento e liquidazione
Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa
dell’associazione, il patrimonio residuo e le eventuali
eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione
dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a
enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica
utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3
comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.
Lo scioglimento viene proposto dall'Assemblea straordinaria
e successivamente ratificato con referendum e voto
favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci.
In questo caso l’Assemblea nominerà un Collegio di tre
liquidatori e stabilirà la destinazione del patrimonio netto
risultante dalla liquidazione ad altra associazione con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo previsto dalla legge e salva
destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente statuto si dovrà fare
riferimento alle leggi vigenti.
TITOLO VII
Clausola compromissoria
Art. 20.
– I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale
la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra
associazione e soci che insorgessero sull’applicazione e
sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel
presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle
deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio
arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato
dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla
controparte (l’associazione oppure il socio in caso di
controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due
arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal
Presidente del Tribunale di Roma.
Art. 21. – Disposizioni finali
E’ fatto divieto dividere tra i soci, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale. Questi possono essere destinati solo per
iniziative collegate a sostegno degli scopi sociali- e
comunque mai a persone fisiche- ad enti che rientrino nei
programmi di volontariato dell’associazione.
Art. 22.
– Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si
fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del
capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.
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