Statuto Terredelsud
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Statuto

Statuto

L'Associazione Terredelsud è stata fondata con lo scopo di avvicinare il mondo della Ricerca e della Tecnica ai popoli e ai territori più bisognosi.

 Il criterio che sarà perseguito è quello dello Sviluppo Sostenibile e quindi di un aiuto mirato secondo le vocazionalità sociali e territoriali.  

STATUTO DI ASSOCIAZIONE - ONLUS

“TERRE DEL SUD”

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. – E’ costituita, nell’intento di avvicinare il Mondo della Ricerca e della Tecnica ai popoli e territori più bisognosi onde apportare ad essi, secondo i criteri dello Sviluppo Sostenibile, un contributo mirato nel rispetto delle vocazionalità sociali e territoriali, una associazione non a scopo di lucro  denominata “Terredelsud-ONLUS”. L’associazione – agli effetti fiscali – assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2. – L’associazione ha sede legale  presso i locali del CONAF- Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Forestali - siti in Via Po n. 22 (CAP 00198), dal quale viene patrocinata, giusta delibera consiliare del 01-02-2008.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove sul territorio nazionale ed internazionale.

Art. 3. – L’associazione ha una durata di tempo illimitato.

TITOLO II

Scopo ed oggetto 

Art. 4. – L’associazione – nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale – si propone:

1.    la creazione di una cultura mirante alla salvaguardia delle tipicità umane e territoriali, della biodiversità in generale del patrimonio ambientale mondiale;

2.    la sensibilizzazione di ogni uomo a promuovere Politiche di sostegno verso i paesi con gravi difficoltà socioeconomiche ed ambientali;

3.    la creazione di un osservatorio sulle politiche dei governi in merito allo Sviluppo Sostenibile e comunque con una attenzione particolare al mantenimento degli equilibri propri dell'uomo e della natura;

4.    la creazione di un Centro di connessione tra la domanda e l'offerta di servizi, risorse e tematiche relativi a persone, luoghi, territori sofferenti per l'applicazione di un modello culturale, socioeconomico e tecnologico non più sostenibile, nonché la riorganizzazione ed il soddisfacimento delle richieste e delle necessità di uomini, territori, enti ed istituzioni interessati;

5.    la promozione della ricerca e delle sue applicazioni tecniche nei vari settori dello Sviluppo Sostenibile, dei sistemi termodinamici e socio-economici compatibili con questi;

6.    l'organizzazione, la promozione ed il patrocinio di congressi, convegni, seminari, conferenze e riunioni tra coloro che si dedicano alle attività di cui al punto precedente (sub.5), nonché la promozione di contatti fra Associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali - operanti in settori affini - allo scopo di coordinare l'attività verso obiettivi comuni;

7.    la pubblicazione e la diffusione di lavori scientifici e di modelli procedurali nelle discipline di cui ai punti precedenti;

8.    la formazione, la diffusione e la divulgazione delle discipline di cui ai punti precedenti, in tutti i luoghi -scuole, Università (con riferimento precipuo a tutte le facoltà di Agraria italiane) centri culturali- ove questa sia fondamentale per l'acquisizione di una nuova coscienza coerente con le finalità statutarie dell'associazione;

9.     il dibattito sui problemi della formazione e dell'insegnamento di una cultura rispettosa di questi principi;

10.   l’attivazione di una rete di collaborazioni con enti pubblici e privati che operano per   il progresso di una cultura rispettosa dei principi di valorizzazione delle risorse umane ed ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre;

11. lo svolgimento di ogni attività scientifica, culturale ed operativa ritenuta utile per il raggiungimento dei fini sociali;  per la realizzazione dei suoi scopi l’associazione si potrà avvalere di ogni risorsa tecnologica, scientifica,umana,informatica.

Art. 5. – Al fine del raggiungimento dei suoi scopi statutari enunciati al precedente art.4, l’attività dell’associazione avrà quindi ad oggetto precipuo la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente -  con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi – attraverso:

-          sevizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale. In particolare: recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi; rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della selvicoltura; attività e gestione agronomica; inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; analisi paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di imppatto ambientale; arredo urbano;

-          consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche e geo-pedologiche;

-          educazione ambientale, promozione ed organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche scientifico-ambientali preparazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori socio-culturali; produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;

-          costituzione e gestione di un centro di documentazione, ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a privati cittadini;

-          redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale;

L’associazione per realizzare tali scopi – oltre alle attività essenziali sopra esemplificatamente indicate – potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale.

TITOLO III

Soci e Organi sociali

Art. 6. – Soci

I soci si suddividono in due categorie:

          - soci fondatori

          - soci ordinari

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell’associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e fruiscono dei servizi della stessa associazione.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell’associazione.

L’associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali della stessa associazione. Resta inteso che tali soci non esercitano i diritti di voto, né di elettorato passivo ed attivo, né sono tenuti al versamento della quota annuale.

La richiesta di ammissione a socio ordinario delle persone fisiche o giuridiche avviene su presentazione di una istanza corredata da un curriculum vitae o da un atto istitutivo o legislativo quando trattasi di persone giuridiche; tale proposta deve essere approvata dal Consiglio direttivo a maggioranza.

Le persone giuridiche sono rappresentate nell’Associazione da una persona fisica delegata.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni esercizio sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

Art. 7. – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

-      l’Assemblea dei Soci;

-      il Consiglio direttivo;

-      il Presidente;

-      il Vicepresidente;

-      il Revisore Unico.

L’Assemblea viene convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno entro il 30  aprile a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, e in seduta straordinaria ogni qual volta ciò sia giudicato opportuno dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

Un terzo dei soci aventi diritto a voto può richiedere la convocazione dell’assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell’ assemblea:

a)      deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione;

b)      approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

c)      nominare i componenti del direttivo secondo i criteri stabiliti all’art.8 e il revisore unico, fissandone i compensi per le attività da svolgere;

d)      deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio direttivo;

e)      modificare lo statuto sociale ed adottare i regolamenti interni su proposta del Consiglio direttivo;

Le adunanze ordinarie sono valide in prima convocazione con la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci.

Le adunanze straordinarie sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei soci; non sono ammesse votazioni per delega.

Le deliberazioni dell’assemblea, sia in seduta ordinaria, che straordinaria, sono valide ove conseguano la maggioranza dei voti dei soci presenti e votanti, salvo i casi speciali previsti dal presente statuto.

Art. 8. – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea.

Il Consiglio direttivo sarà composto da 5 membri, di cui:

- 3 consiglieri nominati dall’Assemblea dei soci nelle persone dei Consiglieri CONAF secondo quanto meglio specificato al successivo punto 8.1;

- 2 consiglieri eletti dall’Assemblea di cui almeno uno tra i soci fondatori e il rimanente anche tra i soci ordinari;

8.1. In virtù dell’Alto Patrocinio concesso dal CONAF giusta delibera consiliare, il 3/5 dei membri del Consiglio Direttivo sono riservati ai Consiglieri del CONAF, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, e saranno dallo stesso nominativamente indicati ai fini della loro successiva investitura formale da parte della Assemblea elettiva: tra di essi potrà essere indicato lo stesso Presidente del CONAF. La designazione, ai fini della nomina, avverrà all’inizio di ogni consiliatura CONAF e tali membri rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato di Consiglieri Nazionali, salva l’ipotesi della perdita anticipata della carica, ossia prima della scadenza  del mandato CONAF, che sarà da considerarsi quale causa di decadenza di diritto anche dalla carica di membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione, attribuendo allo stesso CONAF il diritto di indicare i Consiglieri sostituti.

8.2 Fuori dei casi di sostituzione dei Consiglieri CONAF, nell’ipotesi in cui un Consigliere dell’Associazione venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, si procederà dapprima alla cooptazione  dei non eletti, procedendo alla sostituzione del candidato risultato primo non eletto nella medesima categoria (per i soci fondatori e per i soci ordinari), in mancanza di nominativi da cooptare, sarà indetta una nuova elezione per sostituire il Consigliere della categoria mancante in seno al Consiglio.

Il nuovo membro così designato rimane in carica fino alla decadenza del Consiglio.

8.3 Nella prima adunanza il Consiglio direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente, secondo i criteri stabiliti all’art. 9 del presente statuto, nonché il Tesoriere e il Segretario.

La carica di Segretario e Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque esercizi sociali e i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla scadenza della consiliatura, il Consiglio viene convocato dal Presidente uscente e presieduto dalla stesso fino alla nomina del nuovo Presidente che avverrà nel rispetto del termine di sette giorni. 

In caso di inottemperanza al termine sopra indicato, le funzioni del Presidente saranno esercitate dal Consigliere più anziano neo-eletto.

8.4 Al Consiglio direttivo competono:

a) la gestione e la direzione amministrativa dell'Associazione;

b) la redazione della relazione annuale comprendente anche il programma di attività;

c) la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

d) la proposta di iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) la realizzazione di attività di cui all'art. 4;

f) la nomina di Commissioni di studio o con incarichi specifici;

g) la nomina di Comitati di redazione e/o scientifici o di quanti altri si ritengono utili per il conseguimento degli scopi sociali;

h) l'importo delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni, ad un comitato esecutivo o a un direttore, previa approvazione di un regolamento interno che ne disciplini la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.

8.5 Il Consiglio direttivo è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due componenti; il luogo dell'adunanza è presso la sede legale dell’Associazione salvo che vi siano oggettive ragioni di necessità ed opportunità per convocarla altrove.

L’avviso di convocazione deve essere trasmesso non meno di sette giorni prima della riunione indicando i principali argomenti da trattare;

8.6 L’adunanza non è valida se non è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se approvate a maggioranza.

8.7 Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale della società per azioni.

Art. 9. -  Il Presidente – Il VicePresidente

Il Presidente viene direttamente eletto dal Consiglio direttivo, tra gli stessi componenti nella prima seduta: esso può essere rieletto.

La carica di Presidente non può essere attribuita ai consiglieri indicati dal CONAF.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione ed è nominato dal Consiglio direttivo.

La carica di Vicepresidente sarà attribuita dal Consiglio direttivo, di diritto, ad uno dei tre Consiglieri indicati dal CONAF; il Vicepresidente ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità di questi.

Art. 10.  - Segretario

Collabora con il Presidente nell'attuazione dei deliberati degli organi sociali e nelle relazioni con i soci, con le altre Associazioni scientifiche, con gli Enti e con i privati.

Ha il compito di stendere i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché di custodire tutti gli atti sociali.

Art. 11 - Tesoriere

Attende alla gestione finanziaria della quale è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio; ha inoltre il compito di predisporre e fornire tutti i dati e gli atti occorrenti per il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 12 – Il Revisore unico

Il Revisore unico dei conti viene scelto dall’Assemblea tra coloro che risultano essere iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti istituito  presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha il compito di  controllare i libri sociali e la tenuta della contabilità.  

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione scritta anche di un solo socio.

Il revisore riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e distribuita a tutti i soci.

I lavori del revisore unico devono essere contenuti in apposito registro.

Esso dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.  

Art. 13 – Decadenza dalla carica di socio fondatore o ordinario.

I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte, estinzione della funzione giuridica, fallimento.

Il socio fondatore o ordinario, oltre i casi di cui agli artt. 14 e 15 , che svolga attività in contrasto con quelle indicate all’art. 4, viene sottoposto a valutazione dal Consiglio direttivo, il quale insindacabilmente decide sulla eventuale decadenza del socio.

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è dichiarato dal Consiglio direttivo, fermi gli impegni che il socio ha in corso con l’associazione.

Art. 14. – Può essere dichiarato decaduto il socio:

a)      che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b)      che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

c)      che non intervenga a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo.

Art. 15. – Può essere escluso il socio:

a)      che svolga attività in contrasto con quelle dell’associazione;

b)      che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c)      che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione, ivi inclusi quelli relativi al pagamento della quota.

L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, per iscritto, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

TITOLO IV

Modifiche statutarie

Art. 16 - Modifiche dello statuto

Lo statuto può essere modificato solo con la deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria con la presenza di almeno ¾  (tre quarti) dei soci e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci presenti.

Le proposte di modifica possono essere presentate dal Consiglio direttivo o da almeno ¾ dei soci che sottoscrivano la motivata proposta.

Nel caso in cui le proposte di modifica allo statuto provengano dal Consigliere del CONAF presente nell’organico dell’Associazione, queste, necessitano della preventiva delibera autorizzativa del Consiglio Nazionale.

Le proposte opportunamente illustrate debbono essere portate a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

TITOLO V

Patrimonio – Esercizio sociale

Art. 17. – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote di adesione, da quelle annuali dei soci, da eventuali contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’ Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 18. - Quota sociale

La quota sociale è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e deve essere versata entro tre mesi dall'inizio di ogni anno solare al Tesoriere dell'Associazione o con  versamento in c/c dell’Associazione.

La quota sociale versata dalla persona giuridica deve essere non meno di dieci volte superiore a quella versata dalla persona fisica.

La quota non è trasferibile né rivalutabile, né cedibile, né rimborsabile.

In caso di morosità, trascorso il termine sopra indicato, il socio dopo apposito sollecito, viene dichiarato decaduto.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.

Lo scioglimento viene proposto dall'Assemblea straordinaria e successivamente ratificato con referendum e voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci.

In questo caso l’Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e stabilirà la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge e salva destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.

TITOLO VII

Clausola compromissoria

Art. 20. – I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte (l’associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 21. – Disposizioni finali

E’ fatto divieto dividere tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Questi possono essere destinati solo per iniziative collegate a sostegno degli scopi sociali- e comunque mai a persone fisiche- ad enti che rientrino nei programmi di volontariato dell’associazione.

Art. 22. – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.

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