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L'Associazione Terredelsud è stata
fondata con lo scopo di avvicinare il mondo della Ricerca e
della Tecnica ai popoli e ai territori più bisognosi.
Il
criterio che sarà perseguito è quello dello Sviluppo
Sostenibile e quindi di un aiuto mirato secondo le
vocazionalità sociali e territoriali.
STATUTO TERREDELSUD
Art. 1 - Istituzione, scopo e sede
È costituita l'Associazione di
volontariato Scientifico - Tecnico - Culturale ed operativo,
denominata "TERREDELSUD", senza fini di lucro, con lo scopo
di favorire la cultura dello Sviluppo Sostenibile (Sancito
dal rapporto Brundtland del 1987) ed il sostegno ad ogni
componente umana o territoriale bisognosa di una crescita
equilibrata.
L'Associazione, costituita per una durata
di tempo illimitato, si propone:
la creazione di una cultura mirante alla
salvaguardia delle tipicità umane e territoriali, della
biodiversità in generale del patrimonio ambientale mondiale;
la sensibilizzazione di ogni uomo a
promuovere Politiche di sostegno verso i paesi con gravi
difficoltà socioeconomiche ed ambientali;
la creazione di un osservatorio sulle
politiche dei governi in merito allo Sviluppo Sostenibile e
comunque con una attenzione particolare al mantenimento
degli equilibri propri dell'uomo e della natura;
la creazione di un Centro di connessione
tra la domanda e l'offerta di servizi, risorse e tematiche
relativi a persone, luoghi, territori sofferenti per
l'applicazione di un modello culturale, socioeconomico e
tecnologico non più sostenibile, nonché la riorganizzazione
ed il soddisfacimento delle richieste e delle necessità di
uomini, territori, enti ed istituzioni interessati;
la promozione della ricerca e delle sue
applicazioni tecniche nei vari settori dello Sviluppo
Sostenibile, dei sistemi termodinamici e socio-economici
compatibili con questi;
l'organizzazione, la promozione ed il
patrocinio di congressi, convegni, seminari, conferenze e
riunioni tra coloro che si dedicano alle attività di cui al
punto precedente, nonché la promozione di contatti fra
Associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali -
operanti in settori affini - allo scopo di coordinare
l'attività verso obiettivi comuni;
la pubblicazione e la diffusione di
lavori scientifici e di modelli procedurali nelle discipline
di cui ai punti precedenti;
la formazione, la diffusione e la
divulgazione delle discipline di cui ai punti precedenti, in
tutti i luoghi (scuole, università, centri culturali, etc.)
ove questa sia fondamentale per l'acquisizione di una nuova
coscienza coerente con le finalità statutarie
dell'associazione;
il dibattito sui problemi della
formazione e dell'insegnamento di una cultura rispettosa di
questi principi;
la collaborazione con enti pubblici e
privati che operano per il progresso di una cultura
rispettosa dei principi di cui ai punti precedenti;
lo svolgimento di ogni attività
scientifica, culturale ed operativa ritenuta utile per il
raggiungimento dei fini sociali;
la promozione di ogni attività che sia
coerente con tali fini;
Per tutti questi scopi l'associazione si
potrà avvalere di ogni risorsa tecnologica, scientifica,
umana, informatica, WEB, etc. che sia utile al
raggiungimento dei fini sociali.
Per il raggiungimento dei suoi scopi
l'associazione può aprire altre sedi sul territorio
nazionale od internazionale. In tal caso, su proposta del
Consiglio direttivo, la deliberazione viene ratificata solo
dopo l'approvazione della maggioranza della prima assemblea
utile.
La sede legale e amministrativa
dell'Associazione "TERREDELSUD" è in Roma, alla via Po n.
102 (C.A.P. 00198) presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali, dal quale viene patrocinata.
L'associazione potrà istituire sedi
secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze anche in
altre città italiane e all'estero.
Art. 2 - Soci
Sono soci fondatori coloro che hanno
partecipato alla costituzione della presente associazione.
Possono essere soci ordinari le persone
fisiche e/o giuridiche che si dedicano - come attività
prevalente o parziale nei vari rami della scienza, della
tecnica, della cultura e delle attività che in generale
comprendono le discipline umane, sociali ed ambientali
afferenti allo Sviluppo Sostenibile - al mantenimento della
biodiversità mondiale e alla finalizzazione di ogni sforzo
volto alla migliore crescita dell'uomo.
La richiesta di ammissione a socio
ordinario delle persone fisiche o giuridiche avviene su
presentazione di una istanza corredata da un curriculum
vitae o da un atto istitutivo o legislativo (per le persone
giuridiche); tale proposta deve essere approvata dal
Consiglio direttivo a maggioranza.
La proposta di ammissione a socio
ordinario delle persone giuridiche avviene previa
istruttoria di un Comitato nominato dal Consiglio direttivo
con il compito di accertare, secondo i criteri che riterrà
più opportuni, il possesso dei necessari requisiti.
La nomina a socio ordinario è fatta dal
presidente ed è valida dopo il versamento della quota
sociale che dovrà comunque essere effettuato entro l'anno
solare dell'avvenuta ammissione.
Le persone giuridiche sono rappresentate
nell'Associazione da una persona fisica delegata.
Art. 3 - Organi dell'Associazione.
Sono organi dell'Associazione il
Presidente, il Consiglio direttivo e l'Assemblea.
Art. 4 - Assemblea
È costituita da tutti i soci e ad essa
competono:
a) l'elezione dei componenti del
Consiglio direttivo decaduti o deceduti;
b) l'approvazione dei bilanci preventivi
e consuntivi;
c) l'approvazione dell'attività sociale
per l'anno solare;
d) le modifiche dello statuto.
L'assemblea si riunisce in seduta
ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno e in
seduta straordinaria ogni qualvolta ciò sia giudicato
opportuno dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta
da almeno un terzo dei soci.
Il luogo dell'adunanza è stabilito di
volta in volta dal Consiglio direttivo. La data di
convocazione della seduta ordinaria, con l'indicazione degli
argomenti da trattare, deve essere notificata almeno
quindici giorni prima dell'adunanza; per la seduta
straordinaria il termine può essere ridotto a cinque giorni.
Le adunanze ordinarie sono valide in
prima convocazione con la partecipazione della metà dei soci
più uno e in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei soci.
Nelle assemblee ordinarie è consentito un
massimo di due deleghe per ogni socio partecipante.
Le adunanze straordinarie sono valide con
la partecipazione di almeno un terzo dei soci; per tali
adunanze non sono ammesse votazioni per delega.
Le deliberazioni dell'assemblea sono
valide ove conseguano la maggioranza dei voti dei soci
presenti e votanti, salvo i casi speciali previsti dal
presente statuto.
Art. 5 - Consiglio direttivo
È composto dai soci fondatori che al loro
interno, all'atto della costituzione dell'associazione con
atto notarile, eleggono le cariche statutarie; il suo
numero, originariamente di cinque componenti, viene portato:
- a sette qualora i soci siano in numero
tra centouno e cinquecento;
- a nove qualora i soci siano tra
cinquecentouno e mille;
- a undici qualora i soci siano oltre
milleuno.
È componente di diritto del Consiglio
direttivo il Presidente del Consiglio nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali in carica, che non può ricoprire
comunque cariche amministrative.
In mancanza di un minimo di soci
fondatori per comporre il Consiglio direttivo così come
sopra stabilito, potranno essere nominati quali suoi
componenti anche soci ordinari; comunque il Presidente dovrà
essere eletto tra i soci fondatori.
Le candidature per l'integrazione del
Consiglio Direttivo, quando ciò si richiede, dovranno essere
presentate almeno trenta giorni prima delle votazioni.
I criteri e le modalità di votazione
verranno stabilite dal Consiglio direttivo con procedure
comunque in accordo a quelle previste dal codice civile.
Nella prima adunanza il Consiglio
direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il
tesoriere e il Segretario;
la carica di Segretario e Tesoriere può
essere attribuita alla stessa persona.
Il Consiglio direttivo resta in carica
tre anni sociali.
IL Vice Presidente sostituisce il
Presidente quando questi sia temporaneamente impedito.
Al Consiglio direttivo competono:
a) la gestione e la direzione
amministrativa dell'Associazione;
b) la redazione della relazione annuale
comprendente anche il programma di attività;
c) la compilazione dei bilanci preventivo
e consuntivo;
d) la proposta di iniziative da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) la realizzazione di attività di cui
all'art. 1;
f) la nomina di Commissioni di studio o
con incarichi specifici;
g) la nomina di Comitati di redazione e/o
scientifici o di quanti altri si ritengono utili per il
conseguimento degli scopi sociali;
h) la proposta dell'importo delle quote
sociali.
Il Consiglio direttivo è convocato per
iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre
componenti; il luogo dell'adunanza è scelto dal Presidente.
L'avviso di convocazione deve essere
trasmesso non meno di sette giorni prima della riunione
indicando i principali argomenti da trattare;
L'adunanza non è valida se non è presente
la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del
Consiglio direttivo sono valide se approvate a maggioranza.
Se un membro del Consiglio direttivo non interviene a tre
adunanze consecutive senza giustificato motivo decade
automaticamente dalla carica e gli succede il socio che
nelle elezioni per lo stesso Consiglio - è risultato primo
dei non eletti; in mancanza di questo si ricorre a votazione
integrativa.
Il nuovo membro rimane in carica fino
alla decadenza del Consiglio.
Art. 6 - Presidente.
Il Presidente viene direttamente letto in
seno al Consiglio direttivo e resta in carica tre anni; esso
può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta l'Associazione,
convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo.
Art. 7 - Decadenza della carica di socio
fondatore o ordinario.
Il socio fondatore o ordinario, oltre ai
casi di cui all'art. 10. che svolge attività in contrasto
con quelli di cui all'art. 1, viene sottoposto a valutazione
da una commissione apposita, istituita dal Consiglio
direttivo, la quale predispone una dettagliata relazione di
merito; vista tale relazione il Consiglio direttivo,
insindacabilmente, decide sulla eventuale decadenza del
socio.
Art. 8 - Anno sociale e bilanci.
L'anno finanziario coincide con l'anno
solare.
Il bilancio preventivo e quello
consuntivo vanno approvati dall'Assemblea entro il 30 giugno
di ciascun anno.
Art. 9 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è
costituito dall'ammontare delle quote sociali, da eventuali
beni e da ogni altro contributo, donazione, o lascito a essa
concessi e può essere utilizzato solo per il raggiungimento
dei fini sociali.
Art. 10 - Quota sociale
La quota sociale è fissata dall'Assemblea
su proposta del Consiglio direttivo e deve essere versata
entro tre mesi dall'inizio di ogni anno solare al Tesoriere
dell'Associazione.
La quota sociale versata dalla persona
giuridica deve essere non meno di dieci volte superiore a
quella versata dalla persona fisica.
La quota non è trasferibile né
rivalutabile, né cedibile, né rimborsabile.
In caso di morosità, trascorso un anno
dal mancato pagamento, il socio viene dichiarato
dimissionario.
Art. 11 - Segretario
Collabora con il Presidente
nell'attuazione dei deliberati degli organi sociali e nelle
relazioni con i soci, con le altre Associazioni
scientifiche, con gli Enti e con i privati.
Ha il compito di stendere i verbali delle
adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché di
custodire tutti gli atti sociali.
Art. 12 - Tesoriere
Attende alla gestione finanziaria della
quale è responsabile verso il Presidente e verso il
Consiglio; ha inoltre il compito di predisporre e fornire
tutti i dati e gli atti occorrenti per il bilancio
preventivo e consuntivo.
Art. 13 - Modifiche dello statuto
Lo statuto può essere modificato solo con
la deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria con
al presenza - in proprio - di almeno 1/3 (un terzo) dei soci
e con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci
presenti.
Le proposte di modifica possono essere
presentate dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da
almeno due terzi dei soci che sottoscrivano la motivata
proposta.
Le proposte opportunamente illustrate
debbono essere portate a conoscenza dei soci almeno trenta
giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento viene proposto
dall'Assemblea straordinaria e successivamente ratificato
con referendum e voto favorevole di almeno tre quarti di
tutti i soci.
In questo caso l'Assemblea nominerà un
Collegio di tre liquidatori e stabilirà la destinazione del
patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla
legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente
Statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.
Art. 15 - Disposizioni finali
È fatto divieto di dividere tra i soci, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale. Questi possono essere destinati solo per
iniziative collegate a sostegno degli scopi sociali - e
comunque mai a persone fisiche - ad Enti che rientrino nei
programmi di volontariato dell'Associazione.
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