Statuto Terredelsud
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Statuto

Statuto

L'Associazione Terredelsud è stata fondata con lo scopo di avvicinare il mondo della Ricerca e della Tecnica ai popoli e ai territori più bisognosi.

 Il criterio che sarà perseguito è quello dello Sviluppo Sostenibile e quindi di un aiuto mirato secondo le vocazionalità sociali e territoriali.

STATUTO TERREDELSUD

Art. 1 - Istituzione, scopo e sede

È costituita l'Associazione di volontariato Scientifico - Tecnico - Culturale ed operativo, denominata "TERREDELSUD", senza fini di lucro, con lo scopo di favorire la cultura dello Sviluppo Sostenibile (Sancito dal rapporto Brundtland del 1987) ed il sostegno ad ogni componente umana o territoriale bisognosa di una crescita equilibrata.

L'Associazione, costituita per una durata di tempo illimitato, si propone:

la creazione di una cultura mirante alla salvaguardia delle tipicità umane e territoriali, della biodiversità in generale del patrimonio ambientale mondiale;

la sensibilizzazione di ogni uomo a promuovere Politiche di sostegno verso i paesi con gravi difficoltà socioeconomiche ed ambientali;

la creazione di un osservatorio sulle politiche dei governi in merito allo Sviluppo Sostenibile e comunque con una attenzione particolare al mantenimento degli equilibri propri dell'uomo e della natura;

la creazione di un Centro di connessione tra la domanda e l'offerta di servizi, risorse e tematiche relativi a persone, luoghi, territori sofferenti per l'applicazione di un modello culturale, socioeconomico e tecnologico non più sostenibile, nonché la riorganizzazione ed il soddisfacimento delle richieste e delle necessità di uomini, territori, enti ed istituzioni interessati;

la promozione della ricerca e delle sue applicazioni tecniche nei vari settori dello Sviluppo Sostenibile, dei sistemi termodinamici e socio-economici compatibili con questi;

l'organizzazione, la promozione ed il patrocinio di congressi, convegni, seminari, conferenze e riunioni tra coloro che si dedicano alle attività di cui al punto precedente, nonché la promozione di contatti fra Associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali - operanti in settori affini - allo scopo di coordinare l'attività verso obiettivi comuni;

la pubblicazione e la diffusione di lavori scientifici e di modelli procedurali nelle discipline di cui ai punti precedenti;

la formazione, la diffusione e la divulgazione delle discipline di cui ai punti precedenti, in tutti i luoghi (scuole, università, centri culturali, etc.) ove questa sia fondamentale per l'acquisizione di una nuova coscienza coerente con le finalità statutarie dell'associazione;

il dibattito sui problemi della formazione e dell'insegnamento di una cultura rispettosa di questi principi;

la collaborazione con enti pubblici e privati che operano per il progresso di una cultura rispettosa dei principi di cui ai punti precedenti;

lo svolgimento di ogni attività scientifica, culturale ed operativa ritenuta utile per il raggiungimento dei fini sociali;

la promozione di ogni attività che sia coerente con tali fini;

Per tutti questi scopi l'associazione si potrà avvalere di ogni risorsa tecnologica, scientifica, umana, informatica, WEB, etc. che sia utile al raggiungimento dei fini sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione può aprire altre sedi sul territorio nazionale od internazionale. In tal caso, su proposta del Consiglio direttivo, la deliberazione viene ratificata solo dopo l'approvazione della maggioranza della prima assemblea utile.

La sede legale e amministrativa dell'Associazione "TERREDELSUD" è in Roma, alla via Po n. 102 (C.A.P. 00198) presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dal quale viene patrocinata.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze anche in altre città italiane e all'estero.

Art. 2 - Soci

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della presente associazione.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche e/o giuridiche che si dedicano - come attività prevalente o parziale nei vari rami della scienza, della tecnica, della cultura e delle attività che in generale comprendono le discipline umane, sociali ed ambientali afferenti allo Sviluppo Sostenibile - al mantenimento della biodiversità mondiale e alla finalizzazione di ogni sforzo volto alla migliore crescita dell'uomo.

La richiesta di ammissione a socio ordinario delle persone fisiche o giuridiche avviene su presentazione di una istanza corredata da un curriculum vitae o da un atto istitutivo o legislativo (per le persone giuridiche); tale proposta deve essere approvata dal Consiglio direttivo a maggioranza.

La proposta di ammissione a socio ordinario delle persone giuridiche avviene previa istruttoria di un Comitato nominato dal Consiglio direttivo con il compito di accertare, secondo i criteri che riterrà più opportuni, il possesso dei necessari requisiti.

La nomina a socio ordinario è fatta dal presidente ed è valida dopo il versamento della quota sociale che dovrà comunque essere effettuato entro l'anno solare dell'avvenuta ammissione.

Le persone giuridiche sono rappresentate nell'Associazione da una persona fisica delegata.

Art. 3 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione il Presidente, il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Art. 4 - Assemblea

È costituita da tutti i soci e ad essa competono:

a) l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo decaduti o deceduti;

b) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

c) l'approvazione dell'attività sociale per l'anno solare;

d) le modifiche dello statuto.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno e in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò sia giudicato opportuno dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Il luogo dell'adunanza è stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo. La data di convocazione della seduta ordinaria, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere notificata almeno quindici giorni prima dell'adunanza; per la seduta straordinaria il termine può essere ridotto a cinque giorni.

Le adunanze ordinarie sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà dei soci più uno e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

Nelle assemblee ordinarie è consentito un massimo di due deleghe per ogni socio partecipante.

Le adunanze straordinarie sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei soci; per tali adunanze non sono ammesse votazioni per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide ove conseguano la maggioranza dei voti dei soci presenti e votanti, salvo i casi speciali previsti dal presente statuto.

Art. 5 - Consiglio direttivo

È composto dai soci fondatori che al loro interno, all'atto della costituzione dell'associazione con atto notarile, eleggono le cariche statutarie; il suo numero, originariamente di cinque componenti, viene portato:

- a sette qualora i soci siano in numero tra centouno e cinquecento;

- a nove qualora i soci siano tra cinquecentouno e mille;

- a undici qualora i soci siano oltre milleuno.

È componente di diritto del Consiglio direttivo il Presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali in carica, che non può ricoprire comunque cariche amministrative.

In mancanza di un minimo di soci fondatori per comporre il Consiglio direttivo così come sopra stabilito, potranno essere nominati quali suoi componenti anche soci ordinari; comunque il Presidente dovrà essere eletto tra i soci fondatori.

Le candidature per l'integrazione del Consiglio Direttivo, quando ciò si richiede, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima delle votazioni.

I criteri e le modalità di votazione verranno stabilite dal Consiglio direttivo con procedure comunque in accordo a quelle previste dal codice civile.

Nella prima adunanza il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il tesoriere e il Segretario;

la carica di Segretario e Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni sociali.

IL Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia temporaneamente impedito.

Al Consiglio direttivo competono:

a) la gestione e la direzione amministrativa dell'Associazione;

b) la redazione della relazione annuale comprendente anche il programma di attività;

c) la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

d) la proposta di iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) la realizzazione di attività di cui all'art. 1;

f) la nomina di Commissioni di studio o con incarichi specifici;

g) la nomina di Comitati di redazione e/o scientifici o di quanti altri si ritengono utili per il conseguimento degli scopi sociali;

h) la proposta dell'importo delle quote sociali.

Il Consiglio direttivo è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti; il luogo dell'adunanza è scelto dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso non meno di sette giorni prima della riunione indicando i principali argomenti da trattare;

L'adunanza non è valida se non è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se approvate a maggioranza. Se un membro del Consiglio direttivo non interviene a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo decade automaticamente dalla carica e gli succede il socio che nelle elezioni per lo stesso Consiglio - è risultato primo dei non eletti; in mancanza di questo si ricorre a votazione integrativa.

Il nuovo membro rimane in carica fino alla decadenza del Consiglio.

Art. 6 - Presidente.

Il Presidente viene direttamente letto in seno al Consiglio direttivo e resta in carica tre anni; esso può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo.

Art. 7 - Decadenza della carica di socio fondatore o ordinario.

Il socio fondatore o ordinario, oltre ai casi di cui all'art. 10. che svolge attività in contrasto con quelli di cui all'art. 1, viene sottoposto a valutazione da una commissione apposita, istituita dal Consiglio direttivo, la quale predispone una dettagliata relazione di merito; vista tale relazione il Consiglio direttivo, insindacabilmente, decide sulla eventuale decadenza del socio.

Art. 8 - Anno sociale e bilanci.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno approvati dall'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali, da eventuali beni e da ogni altro contributo, donazione, o lascito a essa concessi e può essere utilizzato solo per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 10 - Quota sociale

La quota sociale è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e deve essere versata entro tre mesi dall'inizio di ogni anno solare al Tesoriere dell'Associazione.

La quota sociale versata dalla persona giuridica deve essere non meno di dieci volte superiore a quella versata dalla persona fisica.

La quota non è trasferibile né rivalutabile, né cedibile, né rimborsabile.

In caso di morosità, trascorso un anno dal mancato pagamento, il socio viene dichiarato dimissionario.

Art. 11 - Segretario

Collabora con il Presidente nell'attuazione dei deliberati degli organi sociali e nelle relazioni con i soci, con le altre Associazioni scientifiche, con gli Enti e con i privati.

Ha il compito di stendere i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché di custodire tutti gli atti sociali.

Art. 12 - Tesoriere

Attende alla gestione finanziaria della quale è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio; ha inoltre il compito di predisporre e fornire tutti i dati e gli atti occorrenti per il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 13 - Modifiche dello statuto

Lo statuto può essere modificato solo con la deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria con al presenza - in proprio - di almeno 1/3 (un terzo) dei soci e con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Le proposte di modifica possono essere presentate dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno due terzi dei soci che sottoscrivano la motivata proposta.

Le proposte opportunamente illustrate debbono essere portate a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento viene proposto dall'Assemblea straordinaria e successivamente ratificato con referendum e voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci.

In questo caso l'Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e stabilirà la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.

Art. 15 - Disposizioni finali  

È fatto divieto di dividere tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Questi possono essere destinati solo per iniziative collegate a sostegno degli scopi sociali - e comunque mai a persone fisiche - ad Enti che rientrino nei programmi di volontariato dell'Associazione.

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Consiglio Nazionale Agronomi e Forestali
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