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La dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992)
Premessa
La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo,
Riunita a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992,
Riaffermando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni
Unite sull'ambiente adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972 e
nell'intento di continuare la costruzione iniziata con essa,
Allo scopo di instaurare una nuova ed equa partnership
globale, attraverso la creazione di nuovi livelli di
cooperazione tra gli Stati, i settori chiave della società
ed i popoli, Operando in direzione di accordi internazionali
che rispettino gli interessi di tutti e tutelino l'integrità
del sistema globale dell'ambiente e dello sviluppo,
Riconoscendo la natura integrale ed interdipendente della
Terra, la nostra casa,
Proclama
Principio 1
Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative
allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita
sana e produttiva in armonia con la natura.
Principio 2
Conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del
diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano
di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche
ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare
che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro
controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di
zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale.
Principio 3
Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da
soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed
allo sviluppo delle generazioni presenti e future.
Principio 4
Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela
dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di
sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da
questo.
Principio 5
Tutti gli Stati e tutti i popoli coopereranno al compito
essenziale di eliminare la povertà, come requisito
indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al fine di
ridurre le disparità tra i tenori di vita e soddisfare
meglio i bisogni della maggioranza delle popolazioni del
mondo.
Principio 6
Si accorderà speciale priorità alla situazione ed alle
esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, in
particolare di quelli più vulnerabili sotto il profilo
ambientale. Le azioni internazionali in materia di ambiente
e di sviluppo dovranno anche prendere in considerazione gli
interessi e le esigenze di tutti i paesi.
Principio 7
Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale
per conservare, tutelare e ripristinare la salute e
l'integrità dell'ecosistema terrestre. In considerazione del
differente contributo al degrado ambientale globale, gli
Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi
sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro
nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile
date le pressioni che le loro società esercitano
sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie
di cui dispongono.
Principio 8
Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una
qualità di vita migliore per tutti i popoli, gli Stati
dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e consumo
non sostenibili e promuovere politiche demografiche
adeguate.
Principio 9
Gli Stati dovranno cooperare al fine di rafforzare le capacità
istituzionali endogene per lo sviluppo sostenibile,
migliorando la comprensione scientifica mediante scambi di
conoscenze scientifiche e tecnologiche e facilitando la
preparazione, l'adattamento, la diffusione ed il
trasferimento di tecnologie, comprese le tecnologie nuove e
innovative.
Principio 10
Il modo migliore di trattare le questioni ambientali e' quello
di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini
interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale,
ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni
concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità,
comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività
pericolose nelle comunità, ed avrà la possibilità di
partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno
ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione
del pubblico rendendo ampiamente disponibili le
informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai
procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi
di ricorso e di indennizzo.
Principio 11
Gli Stati adotteranno misure legislative efficaci in materia
ambientale. Gli standard ecologici, gli obiettivi e le
priorità di gestione dell'ambiente dovranno riflettere il
contesto ambientale e di sviluppo nel quale si applicano.
Gli standard applicati da alcuni paesi possono essere
inadeguati per altri paesi, in particolare per i paesi in
via di sviluppo, e imporre loro un costo economico e sociale
ingiustificato.
Principio 12
Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema
economico internazionale aperto e favorevole, idoneo a
generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile
in tutti i paesi ed a consentire una lotta pi efficace ai
problemi del degrado ambientale. Le misure di politica
commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un
mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una
restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si
dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i
grandi problemi ecologici transfrontalieri o mondiali
dovranno essere basate, per quanto possibile, su un consenso
internazionale.
Principio 13
Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di
responsabilità e risarcimento per i danni causati
dall'inquinamento e altri danni all'ambiente e per
l'indennizzo delle vittime. Essi coopereranno, in modo
rapido e più determinato, allo sviluppo progressivo del
diritto internazionale in materia di responsabilità e di
indennizzo per gli effetti nocivi del danno ambientale
causato da attività svolte nell'ambito della loro
giurisdizione o sotto il loro controllo in zone situate al
di fuori della loro giurisdizione.
Principio 14
Gli Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o
prevenire la ricollocazione o il trasferimento in altri
Stati di tutte le attività e sostanze che provocano un grave
degrado ambientale o si dimostrano nocive per la salute
umana.
Principio 15
Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno
largamente, secondo le loro capacità, il metodo
precauzionale. In caso di rischio di danno grave o
irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta
non deve servire da pretesto per differire l'adozione di
misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi,
dirette a prevenire il degrado ambientale.
Principio 16
Le autorità nazionali dovranno adoprarsi a promuovere
l'"internalizzazione" dei costi per la tutela ambientale e
l'uso di strumenti economici, considerando che, in linea di
principio, e' l'inquinatore a dover sostenere il costo
dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse
pubblico e senza alterare il commercio e le finanze
internazionali.
Principio 17
La valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale,
sarà effettuata nel caso di attività proposte che siano
suscettibili di avere effetti negativi rilevanti
sull'ambiente e dipendano dalla decisione di un'autorità
nazionale competente.
Principio 18
Gli Stati notificheranno immediatamente agli altri Stati ogni
catastrofe naturale o ogni altra situazione di emergenza che
sia suscettibile di produrre effetti nocivi imprevisti
sull'ambiente di tali Stati. La comunità internazionale
compirà ogni sforzo per aiutare gli Stati così colpiti.
Principio 19
Gli Stati invieranno notificazione previa e tempestiva agli
Stati potenzialmente coinvolti e comunicheranno loro tutte
le informazioni pertinenti sulle attività che possono avere
effetti transfrontalieri seriamente negativi sull'ambiente
ed avvieranno fin dall'inizio con tali Stati consultazioni
in buona fede.
Principio 20
Le donne hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e
nello sviluppo. La loro piena partecipazione e' quindi
essenziale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile.
Principio 21
La creatività, gli ideali e il coraggio dei giovani di tutto
il mondo devono essere mobilitati per creare una partnership
globale idonea a garantire uno sviluppo sostenibile e ad
assicurare a ciascuno un futuro migliore.
Principio 22
Le popolazioni e comunità indigene e le altre collettività
locali hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e
nello sviluppo grazie alle loro conoscenze e pratiche
tradizionali. Gli Stati dovranno riconoscere la loro
identità, la loro cultura ed i loro interessi ed accordare
ad esse tutto il sostegno necessario a consentire la loro
efficace partecipazione alla realizzazione di uno sviluppo
sostenibile.
Principio 23
L'ambiente e le risorse naturali dei popoli in stato di
oppressione, dominazione ed occupazione saranno protetti.
Principio 24
La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo
sviluppo sostenibile. Gli Stati rispetteranno il diritto
internazionale relativo alla protezione dell'ambiente in
tempi di conflitto armato e coopereranno al suo progressivo
sviluppo secondo necessità.
Principio 25
La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono
interdipendenti e indivisibili.
Principio 26
Gli Stati risolveranno le loro controversie ambientali in modo
pacifico e con mezzi adeguati in conformità alla Carta delle
Nazioni Unite.
Principio 27
Gli Stati ed i popoli coopereranno in buona fede ed in uno
spirito di partnership all'applicazione dei principi
consacrati nella presente Dichiarazione ed alla progressiva
elaborazione del diritto internazionale in materia di
sviluppo sostenibile.
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