Regolamento Elettorale Terredelsud
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Regolamento Elettorale

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REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – All’elezione delle cariche sociali si provvede alla scadenza del mandato che è di tre anni (art. 5 statuto associativo).

Art. 2 – Alla scadenza del mandato dei tre anni il Consiglio Direttivo, indice le nuove elezioni, attraverso comunicazione con lettera ordinaria, e-mail e pubblicazione sul sito web ufficiale dell’associazione. La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data delle elezioni del nuovo consiglio. Essa deve contenere il numero dei componenti del Consiglio da eleggere (secondo quanto previsto dall’art. 5 dello statuto associativo) e le modalità di votazioni secondo quanto previsto dal presente regolamento. 

Art. 3 – Le candidature per il rinnovo del Consiglio, fatte salve le disposizioni dell’art. 5 dello statuto associativo, devono pervenire presso la sede dell’Associazione Terredelsud, entro e non oltre 30 giorni prima (art. 2 statuto associativo) della data fissata per il rinnovo del Consiglio. Per il periodo in cui, i soci dell’associazione non abbiano superato il numero di 100, il Consiglio Direttivo viene riconfermato automaticamente tra i soci fondatori, i quali, alla prima riunione utile di consiglio, con delibera consiliare decidono a maggioranza le cariche sociali; a parità di voti vale quello del più anziano in anni. Nel caso di dimissione, decesso od incompatibilità a ricoprire tale carica da parte di un socio fondatore si provvede ad elezione suppletiva con le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento.

Art. 4 – Il Consiglio uscente compone le liste dei candidati alle cariche sociali provvedendo a comunicarle ai soci, attraverso comunicazione con lettera ordinaria, e-mail e pubblicazione sul sito web ufficiale dell’associazione entro e non oltre 15 giorni prima della data fissata per le votazioni.
I soci potranno esprimere il loro voto attraverso la compilazione di una scheda cartacea, indicante il numero dei nuovi consiglieri da eleggere (o da integrare) e/o attraverso voto elettronico di volta in volta indicato dal consiglio direttivo. Il socio elettore dovrà esprimere un numero di candidati pari a quelli da eleggere; i nominativi eccedenti non verranno presi in considerazione. Il voto, in qualunque forma espressa (cartacea e/o informatica, allorché questo ultimo abbia validità giuridica) dovrà pervenire, nelle modalità previste per le votazioni, entro e non oltre la data stabilità dal Consiglio uscente. Ogni altro modo di votazione renderà nulla la scheda.

Art. 5 - Dopo lo spoglio delle schede, il Presidente uscente, ed in sua assenza il più anziano in età del Consiglio Uscente, constatati i requisiti dei nominativi votati, renderà pubblico l’esito delle votazioni, attraverso pubblicazione sul sito web ufficiale dell’associazione e comunicazione con e-mail entro e non oltre 15 giorni lo stesso spoglio delle schede.

Art. 6 – Alle operazioni di scrutinio dovranno assistere almeno tre scrutatori, di cui uno con funzione di Presidente del seggio, che annoteranno in un apposito verbale tutte le operazioni ed eventuali irregolarità o nullità di voto.

Art. 7 – Eventuali contestazioni alle operazioni di voto e di scrutinio dovranno essere manifestate dagli aventi diritto secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto in questo regolamento valgono le disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 8 – Il presente regolamento dovrà essere approvato alla prima seduta di Consiglio utile e pubblicato sul sito web ufficiale dell’associazione entro e non oltre 30 giorni dalla sua deliberazione.

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